Parole chiave:Antiriciclaggio – IV Direttiva Antiriciclaggio – V Direttiva Antiriciclaggio – Imprese Assicurative – IVASS

La normativa antiriciclaggio italiana è principalmente costituita dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio n. 2017, n. 90, quest’ultimo emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”). In data 9 luglio 2018, è entrata in vigore la Direttiva (UE) n. 2018/843 (c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”), che dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 10 gennaio 2020 e che apporterà dunque ulteriori modifiche alla disciplina in questione.

Il D. Lgs. 231/2007 contiene una serie di previsioni di rimando a fonti ulteriori, in attuazione del decreto stesso e che disciplinano aspetti specifici dell’antiriciclaggio.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del medesimo D. Lgs. 231/2007, “Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;”

Proprio in attuazione di tale ultima previsione, in data 12 febbraio 2019, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (“IVASS”) ha pubblicato il nuovo Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante “disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” (di seguito il “Regolamento”).

La nuova normativa IVASS tiene altresì in considerazione gli “Orientamenti congiunti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849” emanati il 4 gennaio 2018 delle Autorità di Vigilanza europee European Bank Authority, European Securities and Markets Authority e European Insurance and Occupational Pensions Authority.

Il comunicato stampa IVASS del 15 febbraio 2019 elenca le principali novità introdotte dal Regolamento:

– la richiesta alle imprese di definire in modo analitico e motivato le scelte effettuate per adempiere agli obblighi antiriciclaggio;
– il rafforzato ruolo di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo in modo da assicurare che i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo siano identificati tempestivamente e in modo omogeneo a livello di intero gruppo;
– la ridefinizione della figura e dei compiti del responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette;
– il maggiore dettaglio e l’ampliamento delle informazioni da acquisire in materia di adeguata verifica della clientela, specie in relazione al beneficiario della prestazione assicurativa e al relativo titolare effettivo.

Il Regolamento si compone di 61 articoli, suddivisi in cinque Capi:

• il Capo I contiene le disposizioni generali, individuando le fonti normative, le definizioni, l’ambito di applicazione nonché i principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio di riciclaggio;

• il Capo II, relativo al sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali, individua gli obiettivi del sistema di governo societario, gli obiettivi del sistema di controllo interno, la cultura del controllo interno e i flussi informativi e canali di comunicazione; nel Capo in questione vengono poi disciplinati (i) il ruolo degli Organi sociali e dell’Alta direzione, (ii) i presidi organizzativi antiriciclaggio, (iii) le disposizioni in materia di gruppo e (iv) le disposizioni in materia di intermediari;

• il Capo III, relativo agli obblighi di adeguata verifica, disciplina i temi del rischio di riciclaggio, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché gli adempimenti degli intermediari assicurativi;

• il Capo IV è dedicato alle fattispecie particolari, più precisamente al contratto per conto altrui e all’adempimento dell’obbligo di pagamento di premi assicurativi;

• all’interno dell’ultimo capo, il Capo V (disposizioni finali), sono raccolte le previsioni relative alle abrogazioni (il Regolamento infatti abroga e riunisce quanto finora disciplinato dai Regolamenti ISVAP n. 41/ 2012 e IVASS n. 5/2014), alla pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento, prevista a decorrere dal 1° maggio 2019. A tal ultimo proposito, il Regolamento chiarisce che la nuova disciplina “si applica anche ai rapporti continuativi in essere a tale data, anche se instaurati anteriormente all’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.”

I testi completi del Regolamento e della relazione al Regolamento sono disponibili qui