Parole chiave:Terzo settore-Associazioni-Fondazioni-semplificazione-revisione del Codice Civile

La delega al Governo di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, “per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ha, ad oggi, ricevuto attuazione solo parziale.
Più precisamente è stato adottato, come a tutti noto, il codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), mentre non ha al momento ancora ricevuto attuazione la delega relativa alla “revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute”.

Tuttavia, in data 28 febbraio 2019, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge delega per la revisione del Codice Civile il quale interviene tra i vari ambiti (ad esempio successioni e contratti), anche nella disciplina delle associazioni e delle fondazioni (ad eccezione di quelle bancarie), oggetto esclusivo della presente Newsletter.

Il disegno di legge delega in esame, prendendo atto dell’attuale sistema codicistico, “reso obsoleto e marginale dagli sviluppi normativi e dall’evoluzione sociale”, dispone “l’integrazione della disciplina codicistica delle associazioni e fondazioni […]con i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore” al fine “di ricondurre l’impianto normativo a un disegno più coerente, anche con il dettato costituzionale di cui agli articoli 2, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, quanto al necessario rispetto della libertà associativa”.
A tal fine, esso propone soluzioni orientate ad una maggior coerenza, semplificazione e trasparenza del sistema, in particolare sulle seguenti tematiche:

(i) procedure per il riconoscimento: “pur avendo il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, apportato significative innovazioni all’impianto del codice, attualmente il sistema di iscrizione nel registro delle persone giuridiche che ne è risultato – oltre a creare potenziali situazioni di conflitto con il Registro unico nazionale del Terzo settore – ha mostrato i suoi limiti consistenti nella diversità di applicazioni da parte delle prefetture e degli uffici regionali competenti e nella lunghezza dei tempi del riconoscimento, che rendono opportuno addivenire a una semplificazione normativa del procedimento. Questa peraltro si presta all’indicazione da parte del legislatore delegato di criteri oggettivi per la redazione degli statuti, con la previsione di requisiti, anche patrimoniali, per il loro contenuto, atti a garantire con omogeneità il perseguimento di finalità di pubblico interesse.”;

(ii) limiti allo svolgimento di attività lucrative: ai sensi del “decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, la disposizione, riferita ai «limiti», lascia intendere come venga conservata l’attuale identificazione codicistica di associazioni e fondazioni come enti privi di scopo di lucro, per i quali continua ad operare il vincolo della non distribuzione degli utili. Si riconosce tuttavia come possibile lo «svolgimento di attività lucrative», onde disciplinare un fenomeno socialmente piuttosto diffuso, ma attualmente rimesso a regolamentazione soltanto per via giurisprudenziale.”;

(iii) procedure di liquidazione degli enti in esame: “procedure di liquidazione degli enti risentono di una disciplina, che, pur interessata dalle modifiche apportate al codice civile dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, continua ad essere dettata dagli articoli da 11 a 21 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per molti versi sovrabbondanti, non coerenti con l’evoluzione dell’ordinamento (…) e forieri di incertezze giurisprudenziali, (…) in tema di differenze di disciplina applicabile, rispettivamente, alle associazioni riconosciute e a quelle non riconosciute. Analogamente è a dirsi per la disciplina della devoluzione dei beni, che involge anche i profili del controllo pubblico sulla liquidazione delle fondazioni.”.

Il Governo è dunque chiamato ad adottare, entro un anno dalla data in entrata vigore della legge delega in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del Codice Civile in materia. Vi terremo aggiornati in merito ai prossimi sviluppi normativi.